Statuto di “COMETA SARDEGNA” ONLUS
Associazione per la ricerca e la prevenzione delle Malattie Metaboliche Ereditarie e Malattie Rare (onlus)
ART. 1
E costituita con il nome Cometa Sardegna lAssociazione Sarda di volontariato, Onlus, per la ricerca e la prevenzione delle Malattie Metaboliche ereditarie e malattie rare, ai sensi della Legge n°266/91 e successive modifiche.
ART.2
LAssociazione ha sede legale in Quartu S. Elena (Cagliari), Via Ciro Menotti 70.
ART.3
LAssociazione non persegue fini di lucro e svolge le proprie attività, come di seguito specificate, per fini umanitari.
Scopo dellAssociazione è lo svolgimento di attività di promozione della ricerca scientifica e della prevenzione per le malattie metaboliche ereditarie e malattie rare, al fine di rimuovere le cause invalidanti, favorire la promozione dellautonomia e la realizzazione dellintegrazione sociale dei pazienti affetti da queste patologie.
Per il raggiungimento dei predetti fini lAssociazione potrà:
1) finanziare direttamente lo sviluppo della ricerca scientifica e prevenzione, come sopra indicata, presso Università, Enti, Istituti, Ospedali e in genere presso qualsiasi struttura sia pubblica che privata organizzata per il ricovero, la cura e il trattamento del malato o per la ricerca scientifica.
A tal fine potrà tra laltro:
a) erogare Borse di Studio e di Perfezionamento nelle discipline afferenti il settore della ricerca dellAssociazione;
b) promuovere studi e convegni, corsi di perfezionamento, seminari e incontri attinenti alle proprie finalità istituzionali;
c) agire come fonte di informazione per il personale specializzato nella cura delle malattie metaboliche ed ereditarie e promuoverne la formazione;
d) acquistare, finanziare lacquisto e/o concorrere allacquisizione, alluso, anche attraverso la formula del comodato, o alla manutenzione di apparecchiature tecniche e scientifiche direttamente o indirettamente necessarie o comunque utili allo svolgimento delle proprie finalità.
2) Promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione dellopinione pubblica (attraverso pubblicazione e distribuzione di opuscoli, giornali, e comunque mediante i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei) sullesistenza delle malattie metaboliche ed ereditarie e sui problemi ad esse inerenti, promovendo la diffusione con ogni mezzo dei risultati di ricerca scientifica nonché notizie e documenti afferenti al proprio settore di ricerca.
3) Promuovere presso le istanze competenti il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare unassistenza globale agli ammalati affetti da malattie metaboliche ed ereditarie.
4) Promuovere, con il ricorso ad esperti in materia, attività di consulenza scientifica.
5) Promuovere la formazione di famiglie di aiuto di zona che possano garantire contatti più frequenti tra tutte le famiglie ove siano persone colpite da malattie metaboliche ereditarie e malattie rare, con lintento di mettere fine allisolamento dei genitori;
Per il raggiungimento degli obiettivi, lAssociazione intende intervenire ed operare in maniera particolare nellassistenza sociale, sociosanitari, beneficenza, assistenza sanitaria; perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale; divieto di distribuzione di utili, fondi, e riserve; obbligo di impiegare gli utili per le attività istituzionali; è fatto obbligo agli aderenti di fornire gratuitamente le prestazioni.
ART.4
Il patrimonio dellAssociazione è costituito:
a) dalle quote di iscrizione e dalle quote associative dei soci;
b) da versamenti volontari degli Associati e dei Sostenitori dellAssociazione;
c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dallAssemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d) da contributi di qualsiasi natura da parte di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, e da enti privati in genere.
ART.5
Lesercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre allapprovazione dellAssemblea degli Associati. Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Comitato dei Garanti che illustri landamento della gestione dellAssociazione e deve restare depositato presso la sede durante i quindici giorni che precedono lAssemblea convocata per la sua approvazione.
ART.6
Possono essere soci le persone e gli Enti che perseguono gli scopi dellAssociazione, la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo. I soci sono: Fondatori; Ordinari; Sostenitori; Onorari. La quota di iscrizione e la quota associativa per le varie categorie di associati sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche sono rappresentate nellAssociazione da una persona fisica delegata. La perdita della qualità di socio avviene per morte, per dimissioni o per decadenza. La decadenza può essere comminata in caso di morosità protratta per oltre un anno e per comportamenti giudicati contrari agli interessi dellAssociazione o dannosi per la sua immagine scientifica e professionale. Essa è pronunciata ai sensi dellart.16 lett.e).
ART. 7
Sono organi dellAssociazione il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, Il Segretario, il Tesoriere, Lassemblea degli Associati, il Comitato Scientifico e il Comitato dei Garanti.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da sette a undici membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella prima adunanza il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario che assume anche la carica di Tesoriere. Al Consiglio Direttivo competono: a) la gestione e la direzione amministrativa dellAssociazione; b) la redazione della relazione annuale comprendente anche il programma di attività proposto dal Comitato Scientifico; c) la compilazione dei bilanci, preventivo e consuntivo; d) la proposta di iniziative da sottoporre allapprovazione dellAssemblea; e) la realizzazione di congressi e convegni scientifici allo scopo di promuovere il progresso degli studi e delle ricerche; f) la creazione di comitati esecutivi, determinandone i compiti e nominandone i componenti; g) la decisione, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, circa le domande di ammissione dei nuovi associati; h) la fissazione dellammontare della quota di iscrizione e delle quote sociali che gli Associati sono tenuti a versare annualmente, nonché le modalità del loro pagamento; i) la nomina dei membri del Comitato scientifico; l) lassegnazione di Borse di Studio a medici e ricercatori su parere conforme del Comitato Scientifico.
ART.9
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più Consiglieri conferendo in ordine alle competenze delegate anche la rappresentanza dellAssociazione.
ART.10
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri e in ogni caso almeno una volta allanno per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo. Lavviso di convocazione deve essere inoltrato ai Consiglieri con congruo anticipo mediante lettera, comunicazione multimediale e, in caso di urgenza, anche telefonicamente. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se prese dalla maggioranza dei suoi membri. Sono ammesse deleghe scritte allinterno del Consiglio stesso, ma ogni Consigliere non potrà rappresentare più di un membro.
ART.11
La legale rappresentanza dellAssociazione nei confronti di terzi è attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento al Vice Presidente e al Tesoriere i quali la eserciteranno anche disgiuntamente.
ART.12
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dellAssociazione e un Vice Presidente che sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente. Il Presidente convoca e presiede lAssemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo e provvede, con la collaborazione del Vice Presidente, allattuazione delle delibere del Consiglio. Al Presidente è attribuita la rappresentanza processuale dellAssociazione.
ART.13
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno. Collabora con il Presidente allattuazione delle delibere del Consiglio e dirige gli uffici dellAssociazione. Potrà essere coadiuvato nellespletamento del suo incarico da un altro Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.
ART.14
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio nel suo interno. Provvede alla tenuta dei libri contabili, a predisporre la bozza di bilancio e a dare corso alle delibere in materia economico finanziaria adottate dal Consiglio Direttivo.
ART.15
LAssemblea dellAssociazione è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative; mentre i soci sostenitori e i soci onorari possono assistervi ma senza diritto di voto. Si tiene di regola presso la sede sociale, ma è facoltà del Consiglio Direttivo convocarla altrove. LAssemblea è convocata dal Presidente mediante lettera o altre forme di comunicazione, comprese le multimediali ai Soci quindici giorni prima delladunanza. Nella comunicazione, oltre allordine del giorno, sarà indicata la data della seconda convocazione che potrà essere fissata nello stesso giorno a distanza di non meno di unora dalla prima. LAssemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. LAssemblea è validamente costituita se, in prima convocazione, sono presenti almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci intervenuti. Lassemblea delibera a maggioranza dei presenti. Ogni socio potrà rappresentare in forza di delega scritta fino ad un massimo di due soci.
ART.16
Spetta allAssemblea: a) la nomina del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Garanti; b) lapprovazione dei bilanci preventivo e consuntivo; c) lapprovazione del programma di attività dellAssociazione proposto dal Consiglio Direttivo; d) la modifica dello Statuto sociale con le maggioranze previste dallart.20, 2° comma c.c. e) deliberare sulle proposte di decadenza dalla qualità di Socio inoltrate dal Consiglio Direttivo; in questo caso le delibere devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli associati. Lassemblea delibera, inoltre, su qualsiasi altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. Di tutte le delibere adottate il Segretario redigerà un verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà trascritto su apposito libro.
ART.17
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da studiosi ed esperti in materia di malattie metaboliche ed ereditarie e malattie rare e discipline connesse nonché dai Soci fondatori ed Ordinari. E composto da un numero variabile di membri e dura in carica a tempo indeterminato salvo dimissioni o revoca deliberata dal Consiglio Direttivo. Al Comitato Scientifico spetta di individuare i programmi di attività e di ricerca dellAssociazione e proporli al Consiglio Direttivo il quale li sottopone al vaglio dellAssemblea.
ART.18
Il Comitato dei Garanti è nominato dallAssemblea e dura in carica tre anni. Esso è composto da tre membri, anche non soci, ed è rieleggibile. Il Comitato dei Garanti ha il compito preciso di assicurare che gli scopi e le finalità dellAssociazione sono attivamente perseguiti e che i fondi e le risorse dellAssociazione siano utilizzati per il conseguimento di detti scopi. A tal fine redige una relazione integrativa dei bilanci nella sede sociale, nei quindici giorni che precedono lAssemblea annuale convocata per loro approvazione.
ART.19
Lo scioglimento dellAssociazione è deliberato dallAssemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In questo caso lAssemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
ART.20
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste per le associazioni non riconosciute dal Codice Civile